I nuovi compensi degli avvocati per la mediazione e la negoziazione assistita

 

Buone notizie per gli avvocati. Come noto, è stato firmato dal Ministro della Giustizia lo schema di decreto recante modifiche al tariffario forense ex D.M. 55 del 10 marzo 2014, che introduce alcune novità in tema di liquidazione del compenso professionale.

Tra le varie e rilevanti proposte di emendamento, poniamo l’attenzione alla materia civile ed, in particolare, alle procedure alternative per la risoluzione delle liti quali la mediazione e la negoziazione assistita.

Sono state determinate – in aggiunta a quelle già esistenti – delle tariffe ad hoc per le varie fasi degli istituti ex D. Lgs. 28/2010 e D.L. 132/2014 (senza alcuna distinzione tra i due strumenti per la definizione stragiudiziale delle controversie), che, sino ad oggi, ancora non erano contemplate.

Gli avvocati, quindi, qualora il compenso non venga liberamente stabilito d’intesa con la parte assistita all’atto dell’incarico anche per le procedure conciliative, potranno ora avere un parametro normativo di riferimento “certo” sulla base del quale ottenere la liquidazione del compenso professionale per l’assistenza prestata nei procedimenti di negoziazione assistita e di mediazione (che, oggi, viene spesso – erroneamente – considerato “compreso” in quello per la fase introduttiva giudiziale).

Nello specifico, vengono individuate tre fasi, per ognuna delle quali è previsto un apposito compenso: la fase della attivazione, la fase di negoziazione e la fase di conciliazione. I parametri (in misura fissa, senza indicazione di “minimi“, “medi” o “massimi“) variano a seconda degli scaglioni di valore di riferimento tra i sei previsti ed a seconda della fase della procedura cui l’avvocato ha partecipato.

Per il dettaglio degli importi e degli scaglioni rimandiamo alla lettura della tabella di seguito riportata (denominata “25-bis”):

L’iter normativo (di cui all’art.13, comma 6, legge n. 247/2012) per la modifica del D.M. 55/2014 attualmente vigente non è ancora concluso (da ultimo, con provvedimento n. 2703/2017, il Consiglio di Stato ha, comunque, espresso parere favorevole) e, pertanto, la Tabella per le procedure conciliative non è ancora entrata in vigore.

In ogni caso, gli A.D.R. entrano a far parte, a pieno titolo, dell’elenco dei parametri professionali di legge, al pari delle altre attività giudiziali.

La notizia va accolta positivamente ed auspichiamo, oltre ad una celere entrata in vigore delle predette modifiche, anche una rinnovata attenzione degli Organi competenti affinché l’aggiornamento dei parametri forensi sia sempre più specifico e costante.

Nicola Scuro

Nicola Scuro, avvocato in Roma, è estensore della tesi di laurea in diritto fallimentare discussa presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sul tema: “Esperienze del Chapter 11 e prospettive di riforma della legge fallimentare”. Autore di articoli in materia concorsuale, ha conseguito il Master di II° livello “Giurista d’impresa” presso l'Università degli Studi "Roma Tre". E’ coautore del libro "Il contratto a formazione progressiva - Struttura, casistica e tecniche di redazione", edito nell'anno 2009 da Giuffrè nella collana "Teoria e pratica del diritto". Collabora con la redazione romana della rivista "Il diritto fallimentare e delle società commerciali" sulla quale pubblica note redazionali a sentenza. Membro dell'U.A.E. - Union des Avocats Européens, dal 2010 è docente al corso Ius & Law S.r.l. per la preparazione alle prove dell'esame di abilitazione alla professione forense. Svolge la propria attività professionale principalmente nel campo contenzioso del diritto civile e fallimentare, esercitando la professione forense sia in proprio che per lo Studio legale associato Fazzalari-Lucifero.