Buone notizie per gli avvocati. Come noto, è stato firmato dal Ministro della Giustizia lo schema di decreto recante modifiche al tariffario forense ex D.M. 55 del 10 marzo 2014, che introduce alcune novità in tema di liquidazione del compenso professionale.
Tra le varie e rilevanti proposte di emendamento, poniamo l’attenzione alla materia civile ed, in particolare, alle procedure alternative per la risoluzione delle liti quali la mediazione e la negoziazione assistita.
Sono state determinate – in aggiunta a quelle già esistenti – delle tariffe ad hoc per le varie fasi degli istituti ex D. Lgs. 28/2010 e D.L. 132/2014 (senza alcuna distinzione tra i due strumenti per la definizione stragiudiziale delle controversie), che, sino ad oggi, ancora non erano contemplate.
Gli avvocati, quindi, qualora il compenso non venga liberamente stabilito d’intesa con la parte assistita all’atto dell’incarico anche per le procedure conciliative, potranno ora avere un parametro normativo di riferimento “certo” sulla base del quale ottenere la liquidazione del compenso professionale per l’assistenza prestata nei procedimenti di negoziazione assistita e di mediazione (che, oggi, viene spesso – erroneamente – considerato “compreso” in quello per la fase introduttiva giudiziale).
Nello specifico, vengono individuate tre fasi, per ognuna delle quali è previsto un apposito compenso: la fase della attivazione, la fase di negoziazione e la fase di conciliazione. I parametri (in misura fissa, senza indicazione di “minimi“, “medi” o “massimi“) variano a seconda degli scaglioni di valore di riferimento tra i sei previsti ed a seconda della fase della procedura cui l’avvocato ha partecipato.
Per il dettaglio degli importi e degli scaglioni rimandiamo alla lettura della tabella di seguito riportata (denominata “25-bis”):
L’iter normativo (di cui all’art.13, comma 6, legge n. 247/2012) per la modifica del D.M. 55/2014 attualmente vigente non è ancora concluso (da ultimo, con provvedimento n. 2703/2017, il Consiglio di Stato ha, comunque, espresso parere favorevole) e, pertanto, la Tabella per le procedure conciliative non è ancora entrata in vigore.
In ogni caso, gli A.D.R. entrano a far parte, a pieno titolo, dell’elenco dei parametri professionali di legge, al pari delle altre attività giudiziali.
La notizia va accolta positivamente ed auspichiamo, oltre ad una celere entrata in vigore delle predette modifiche, anche una rinnovata attenzione degli Organi competenti affinché l’aggiornamento dei parametri forensi sia sempre più specifico e costante.